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  • Surroga del mutuo, surrogazione o portabilità

    Surroga del mutuo, surrogazione o portabilità

    Negli ultimi anni la richiesta di surrogazione o portabilità ha subito un forte aumento. La surroga del mutuo è la possibilità del mutuatario di spostare il finanziamento dalla propria banca ad un altra per ottenere condizioni contrattuali migliori. Un esempio potrebbe essere una rata più bassa.

    Surroga del mutuo

    La surroga del mutuo o portabilità, consente di trasferire il mutuo dalla banca che lo ha finanziato ad un altro istituto di credito, senza alcun costo aggiuntivo. La surrogazione dà la possibilità a chi la richiede, di modificare in maniera più conveniente i paramatri del contratto di mutuo stipulato in precedenza. Ad esempio, la durata o il tasso. Si possono variare i parametri a patto che l’importo residuo rimanga lo stesso.

    La surroga detta anche surrogazione o portabilità, è applicabile solo all’importo che rimane ancora da versare. Consente inoltre al mutuatario, di poter accedere al rimborso del credito a condizioni più vantaggiose, senza la necessità di accendere una nuova ipoteca.

    Dopo aver deciso la soluzione più conveniente, verrà avviata la procedura. Ci sarà un preavviso nei confronti della vecchia banca mutuataria, di almeno 30 giorni, per il trasferimento del mutuo. Le due banche in questione collaborano tra loro.

    La banca con la quale il cliente ha precedentemente stipulato il mutuo, dovrà comunicare alla nuova banca l’importo rimanente che resta da pagare. Questo deve avvenire nel termine di 10 giorni e formalizzato con l’atto unico di surroga. È necessaria la presenza di un notaio per redarre l’atto e autenticare le procedure.

    Sino a qualche anno fa bisognava sostenere una serie di costi, ma oggi, grazie alla procedura di surroga introdotta dalla Legge Bersani non è più così.

    Inoltre la surroga esclude sanzioni penali o altri oneri da pagare per l’estinzione del mutuo dalla vecchia banca e il passaggio ad un nuovo contratto con una nuova banca.

    rif. Legge Bersani 40/2007

    I vantaggi della surrogazione

    Il cliente, in base alle proprie esigenze personali o economiche o anche semplicemente per convenienza, può scegliere di chiedere una surroga.

    I vantaggi per il mutuatario derivano dalla possibilità di poter valutare varie opzioni come:

    • aumentare o diminuire la durata del versamento delle rate
    • scegliere il tasso che si ritiene più conveniente (fisso, variabile e misto)
    • ottenere dalla nuova banca uno spread inferiore
    • possibilità di mantenere eventuale polizza assicurativa di incendio e scoppio, stipulata precedentemente con il vecchio mutuo
    • non sostenere ulteriori oneri notarili

    Le banche non sono obbligate ad offrire la surroga di un mutuo più conveniente. La possibilità che questi procedimenti possano avvenire anche più volte, cioè che i clienti a lungo periodo chiedano più surroghe, non viene visto di buon occhio dalle banche subentranti. In quanto, queste ultime si fanno carico delle spese e degli oneri necessari per il passaggio del mutuo, per un soggetto che eventualmente potrebbe cambiare di nuovo banca. Ciò nonostante il mercato e ricco di offerte di surroga.

    È consigliato procedere con la surroga del mutuo solo se davvero è necessario e alla presenza di condizioni più convenienti. È consigliabile inoltre, per valutare al meglio le condizioni di cambio, richiedere più preventivi gratuiti, rivolgendosi a più banche, che, a loro volta, faranno le proprie proposte.

    Non conviene chiedere la surrogazione, nel caso in cui il mutuo sia quasi estinto e quindi sarebbe davvero poco conveniente provare a cambiare un piano d’ammortamento dopo aver pagato quasi tutti gli interessi.

    Contratto di surroga del mutuo

    La surroga può sostituire qualsiasi tipo di mutuo garantito da ipoteca. Quindi sia che si tratti di un mutuo per l’acquisto della prima casa, sia per l’acquisto della seconda casa o per richieste di liquidità.

    Bisogna rivolgersi ad un consulente finanziario che calcolerà la surrogazione tenendo conto dell’andamento di mercato, del tasso d’interesse applicato dalla banca e delle eventuali coperture assicurative. L’obbiettivo è quello di ottenere una rata più bassa.

    La vecchia banca non può opporsi alla richiesta del mutuatario, in quanto, il cliente è tutelato dal TUB, il  Testo Unico Bancario e potrebbe procedere con una richiesta di risarcimento danni.

    È necessario sottoscrive un nuovo contratto con la nuova banca seguendo le procedure dell’istituto. La convenienza della surroga dipende dall’andamento dell’ERIBOR e dell’EURIRS.

    L’atto di surroga può essere:

    • bilaterale
    • trilaterale

    Nella surroga bilaterale i soggetti presenti sono:

    • La nuova banca, detta surrogante
    • il debitore, mutuatario

    Quindi nel nuovo contratto ci saranno solo la nuova banca e il mutuatario, mentre la vecchia banca,  successivamente firmerà un atto unilaterale di quietanza. Cioè un atto che conferma il pagamento del debito da parte del debitore nei suoi confronti e quindi attesta l’estinzione del mutuo ma senza cancellarne l’ipoteca. Quest’atto verrà autenticato dal notaio.

    La surroga trilaterale  prevede che siano presenti:

    • la vecchia banca, detta surrogata
    • la nuova banca , surrogante
    • debitore, mutuatario

    Quindi in questo nuovo contratto sono presenti entrambe le banche insieme al debitore. Viene stipulato con un atto unico notarile che contiene sia le condizioni tra la nuova banca e il debitore, sia la quietanza e l’impegno di mantenere l’ipoteca della vecchia banca.

    Diritti e doveri

    Il mutuatario ha diritto a:

    • la gratuità della surroga
    • che tutti i costi per accertamenti, siano sostenuti dalla nuova banca
    • alla rapidità delle operazioni
    • e che la conclusione e il trasferimento del mutuo alla nuova banca avvenga entro 30 giorni

    Nel caso il termine dei 30 giorni non venga rispettato, il mutuatario ha diritto ad un risarcimento danni dalla vecchia banca pari all’1% del valore del nuovo mutuo per il ritardo di ciascun mese o frazione.

    Il mutuatario deve:

    • rispettare gli obblighi del nuovo contratto
    • mantenere le garanzie
    • avere rispetto della buona fede, cioè essere corretto per tutta la durata del contratto salvo la facoltà di cercare condizioni più favorevoli presso altri istituti

    La disciplina fiscale che regola la surrogazione prevede l’esenzione delle imposte e di altri costi, l’unica eccezione riguarda la tassa ipotecaria di 35,00 euro. Quest’unica imposta da pagare resta a carico della banca che subentra.

    Per ufficializzare la surroga sono necessari diversi documenti come:

    • documento d’identità
    • codice fiscale
    • stato di famiglia
    • atto di matrimonio
    • certificato di reddito
    • copie del compromesso immobiliare
    • atto di acquisto
    • l’ipoteca iscritta sull’immobile
    • planimetrie catastali

    Potrebbero inoltre essere richiesti gli estratti conti bancari.

    Il mutuatario assume la figura del consumatore nei rapporti con la banca, quindi per qualsiasi problema riguardante la preclusione di un suo diritto, può rivolgersi ad Altro Consumo o Unione Nazionale Consumatori o ad altre associazioni di difesa dei consumatori.

    Inoltre le banche hanno un apposito ufficio reclami dove il mutuatario può rivolgersi con un riscontro di ricezione della controversia entro 30 giorni dal reclamo.

    Infine potrebbe rivolgersi all’ Arbitro Bancario Finanziario, organo sostenuto dalla Banca D’Italia.

  • Rinegoziare il mutuo per abbassare la rata

    Rinegoziare il mutuo per abbassare la rata

    Le persone che hanno chiesto un mutuo hanno preso un impegno di lungo termine. Negli corso degli anni le condizioni finanziarie o personali possono cambiare in meglio o in peggio. In queste situazioni, chi ha stipulato, può avere la necessità di rinegoziare il mutuo e cambiare i termini del contratto per ottenere condizioni economiche più vantaggiose.

    Perché rinegoziare il mutuo?

    Se necessario, senza dover dare nessuna spiegazione, il mutuatario può chiedere di rinegoziare le condizioni del mutuo a proprio vantaggio e gratuitamente. La rinegoziazione del mutuo non prevede la scrittura di un nuovo contratto ma solo la modifica di quello già esistente. La trattativa avviene in forma privata tra il mutuatario e la banca. Quindi, il tutto avviene senza la necessità della presenza di un notaio. I motivi di questa scelta potrebbero essere di natura personale o economica. In ogni caso quando il cliente ha la necessità può chiedere all’istituto di credito di modificare i termini stabiliti precedentemente.

    Visto che il contratto in essere resta lo stesso, per rinegoziare un mutuo si può agire sulle condizioni. Per rinegoziare quindi, il cliente può richiedere di modificare uno o più aspetti del mutuo stesso.

    • cambiando la durata del mutuo, cioè rivedendo il numero di anni pattuiti per il versamento delle rate
    • passando da un tasso variabile ad uno fisso o misto o viceversa
    • rivedendo lo spread del mutuo, cioè il tasso d’interesse applicato dalla propria banca

    La durata del mutuo può essere di 5 , 10, 15, 20 anni o anche di più. In fase di rinegoziazione il mutuatario può chiedere di allungare il mutuo facendo così diminuire il valore della rata da versare. O, viceversa,  il cliente può voler scegliere di ridurre il periodo del versamento, aumentando le rate e velocizzando l’estinzione. In questo caso andrebbe a risparmiare un po’ sugli interessi del mutuo.

    Rinegoziare un mutuo a tasso fisso

    La scelta di un mutuo a tasso fisso prevede il pagamento di rate con un ammontare costante durante tutto il periodo. La somma da rimborsare comprende il capitale più gli interessi. Quest’ultimi sono la remunerazione della banca per aver prestato il denaro e sono applicate in misura diversa da ognuna.

    Gli elementi che compongono la rata di un mutuo a tasso fisso e di cui tener conto sono:

    • L’EURIRS (Euro Interest Rate Swap). È il tasso a cui fanno riferimento gli istituti di credito. Il valore è dato dalla media delle quotazioni applicate ai contratti di scambio dalle banche Europee e varia ogni giorno.
    • Lo spread (differenza tra due prezzi o due tassi o due quotazioni) ed è il margine di guadagno della banca.
    • Il TAN (tasso annuale nominale) che sarebbe l’insieme di  EURIS e Spread.

    Il TAN è il tasso d’interesse calcolato dalle banche e dalle società finanziare per calcolare gli interessi che il cliente deve pagare. Più sarà lungo il periodo, maggiore sarà il tasso applicato.

    Il tasso d’interesse applicato, sarà quello del giorno in cui viene stipulato il mutuo. Il costo del mutuo a tasso fisso sarà maggiore rispetto a quello variabile ed è consigliato per chi vuole mantenere un profilo a basso rischio.

    In una rinegoziazione di un mutuo a tasso fisso si può agire sullo spread per rimodulare le rate del mutuo in vantaggio del mutuatario.

    Mutuo a tasso variabile

    Nel caso la scelta del mutuo sia a tasso variabile, il pagamento delle rate da versare non saranno sempre uguali. Questo tasso varia in base all’indice a cui fanno riferimento, cioè all’EURIBOR (Euro Inter Bank Offered Rate).

    L’EURIBOR è il tasso d’interesse medio ottenuto dalle transazioni finanziarie delle principali banche europee ed indica il costo del denaro a breve termine. Ovviamente nel calcolo del valore del mutuo, questo verrà sommato allo spread.

    Con questo tasso la rata del mutuo può aumentare o diminuire e quindi subire delle variazioni durante tutto il periodo. Inizialmente il mutuo a tasso variabile è più basso rispetto a quello fisso, ma è più rischioso, perchè col tempo, nel caso aumentasse, aumenta di conseguenza il valore della rata da pagare. Solitamente le persone che optano per questo tipo di tasso hanno un reddito medio-alto.

    Anche con un mutuo a tasso variabile si può ridurre la rata rinegoziando lo spread.

    Mutuo a tasso misto

    Il mutuo a tasso misto invece, prevede per contratto, la modifica del tasso d’interesse da variabile a fisso o viceversa, anche più volte durante tutto il periodo. Con questo tipo di mutuo si possono ottenere condizioni più vantaggiose e nel lungo periodo diventa più economico. Ma tutto questo ha un costo e spesso è più alto rispetto ad un contratto a tasso variabile. È consigliato a persone che hanno una situazione economica ben definita e che vogliono valutare quale sia il tasso d’interesse più vicino alle proprie esigenze.

    Anche in questo caso il cliente può chiedere alla propria banca, di rivedere lo spread da lei stessa applicata. Rilevando che altre banche magari, nello stesso periodo, promuovono uno spread decisamente inferiori rispetto a quello applicato all’epoca del contratto.

    È importante sapere che la banca non è tenuta a rinegoziare il mutuo, ma resta nel suo interesse venire incontro alle esigenze del cliente se non vuole perderlo. Infatti questo potrebbe surrogare il mutuo e trasferirsi in un altro istituto bancario a condizioni più vantaggiose.

    La legge non prevede dei limiti di tempo per rinegoziare, ma alcune banche possono poter stabilire un periodo minimo di rimborso del piano, prima di voler procedere. Se la rinegoziazione viene negata, il cliente potrà valutare altre strade come

    • surroga
    • estinzione anticipata
    • sostituzione

     

    Contratto di mutuo

    Chi richiede un mutuo è perchè ha intenzione o di comprare casa, o di ristrutturare, o comprarne una seconda oppure ottenere liquidità.

    Nel contratto di mutuo, innanzitutto, vengono riportati i soggetti coinvolti, che sono:

    • il mutuatario, cioè colui che riceve il mutuo
    • il mutuante che sarebbe la banca, cioè il finanziatore alla quale si affida il mutuatario
    • il proprietario dell’immobile, concesso a garanzia.
    • il garante, cioè una persona che garantisce l’impegno del pagamento da parte del mutuatario e che in caso di mancato pagamento si fa carico del debito
    • o il fideiussore, cioè qualcuno che si obbliga personalmente a rimborsare il prestito del debitore in caso di inadempienza (mancato pagamento)

    Per quanto riguarda la richiesta di un mutuo per l’acquisto di un immobile, il proprietario dell’immobile potrebbe essere una persona diversa da chi richiede il mutuo. Esempio: i genitori che comprano casa ad un figlio.

    Inoltre l’immobile viene concesso a garanzia del mutuo, con l’ipoteca. Cioè la banca si tutela acquisendo il diritto sul bene in caso di insolvenza da parte del debitore.

    Il contratto di mutuo quindi, è un documento che stabilisce oltre l’accordo tra le parti, l’erogazione di una somma di denaro da parte della banca ad una persona che ne ha fatto richiesta. Il mutuatario s’impegnerà a restituire la somma corrisposta in base alle modalità di contratto. Il tutto stipulato davanti ad un notaio.

    Il contratto inoltre contiene:

    • la durata del mutuo
    • le modalità di pagamento
    • tasso d’interesse e tipologie di tasso
    • interessi di mora
    • tutte le spese
    • modalità per l’estinzione anticipata del mutuo
    • oneri fiscali
    • gli allegati con le condizioni generali e il documento di sintesi

     

  • Ecobonus 110% e sismabonus nel Decreto Rilancio

    Ecobonus 110% e sismabonus nel Decreto Rilancio

    Il Governo ha presentato, nel Decreto Rilancio il 13 maggio 2020, l’ormai famoso ecobonus 110%. Il decreto prevede un bonus del 110% delle spese sostenute per la ristrutturazione in chiave green delle abitazioni. Lo stesso decreto prevede un sismabonus, sempre del 110% per la messa in sicurezza del patrimonio immobiliare italiano.

    Non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale provvederemo a fornire tutti i dettagli relativi ai bonus previsti nel Decreto Rilancio, il decreto che rinnova e amplia il provvedimenti presi con il Decreto Cura Italia. Ad esempio con il Reddito di Emergenza.

    L’agevolazione potrà avere la forma di

    • detrazione fiscale
    • sconto in fattura con cessione del credito

    Lo sconto sarà concesso ai contribuenti che potranno cedere il credito a

    • impresa che ha realizzato i lavori
    • banche
    • altri intermediari finanziari

    Chi potrà usufruire dell’ecobonus 110%, per che cosa e quando?

    L’ecobonus 110% potrà essere usato da tutte le famiglie per lavori

    • svolti nella prima casa
    • nei condomini

    e fatturati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    L’utilizzo del bonus porterà un vantaggio fiscale del 110% delle spese sostenute. Ci vorranno 5 anni per recuperare quanto detraibile  in tranches durate questo periodo.

    Si tratta quindi di un deciso miglioramento dell’ecobonus finora in vigore per il quale le detrazioni riguardano il 65% delle spese e vengono restituite in dieci anni.

    Rientrano nella nuova forma di incentivo i lavori già previsti e/o in corso per i vecchi ecobonus e sismabonus. Inoltre nel nuovo provvedimento rientrano due nuove tiptologie di impianti

    • fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
    • colonnine di ricarica e accumulatori per auto elettriche

    Tetti di spesa e di detrazione dell’ecobonus

    Al nuovo ecobonus del 110% si applicheranno gli stessi limiti di spesa e di detrazione previsti per le diverse tipologie di intervento.

    Per quel che riguarda le installazioni di nuovi impianti di riscaldamento e acqua sanitaria si parla di un tetto di spesa di 30mila euro che va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari, se in combinazione con l’installazione di impianti fotovoltaici.

    Per quel che riguarda il cappotto termico i lavori devono coprire una superficie maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

    Anche qui è presente un tetto di spesa: 60mila euro anche questi da  moltiplicare per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

    Nel provvedimento rientrano anche i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei giardini condominiali oltre alla rimozione di eventuali parti in amianto dai tetti.

    Il meccanismo dello sconto del credito

    Con lo sconto in fattura si tenta di far fronte alla mancanza di liquidità che in questo momento affligge il mercato. Tanti cittadini italiani non hanno soldi da investire in operazioni di ristrutturazione.

    Lo sconto in fattura permette ai cittadini di fare interventi  a costo zero ma nei fatti sposta il problema della liquidità sulle aziende.

    Per cercare di limitare eventuali ostruzioni resistenza da parte delle imprese, sono state annunciate misure per sostenere la liquidità del comparto.

    Il credito di imposta potrà essere ulteriormente ceduto a banche e intermediari finanziari. Tutto questo indipendentemente dalla possibilità di far fronte ai pagamenti (situazione precedente al Decreto Rilancio) lo sconto in fattura sarà esteso a tutti quelli che lo vorranno utilizzare.

    Si ma chi paga?

    Il rilancio del settore dell’edilizia è uno dei punti di forza delle misure post covid-19. Un provvedimento grazie al quale ristrutturare casa, installare pannelli fotovoltaici, rifare la facciata del palazzo ha praticamente costo zero, può essere interamente a carico dello Stato? Come è possibile?

    La risposta sta nella ricaduta che ha sui conti dello stato l’andamento del settore edilizio. Tra le tasse che le aziende pagheranno, l’occupazione che riprenderà quota e l’indotto che ruota intorno al settore lo Stato prevede addirittura un bilancio positivo tra i costi e i benefici di questa operazione.

  • Detrazioni mutuo prima casa e cointestatari

    Detrazioni mutuo prima casa e cointestatari

    Detrazioni del mutuo e deduzioni del mutuo sono due cose diverse. Molte persone fanno confusione per quanto riguarda la detraibilità del mutuo, infatti questa viene erroneamente scambiata con la deducibilità del mutuo.

    Vediamo infatti che le due tipologie sono molto differenti tra loro, dove nella deducibilità viene applicata sulla base imponibile dell’intero reddito dichiarato (in modo che un onere si possa appunto dedurre dalla base imponibile IRPEF).

    Gli interessi passivi del mutuo si portano in detrazione, quindi la base imponibile sulla quale applicare la agevolazione fiscale è l’imposta IRPEF da pagare che passa da lorda a netta. Vediamo quindi che gli interessi passivi dei mutui casa si portano in detrazione cioè si possono detrarre e mai dedurre cioè portare in deduzione.

    Detrazioni mutuo prima casa e spese mutuo

    La detrazione è possibile solo sulla prima casa o abitazione principale più pertinenze come cantina e box. Non è possibile portare in detrazione spese riconducibili alla seconda casa.

    Attenzione la detrazione è differente dalla deduzione del mutuo.

    Oltre agli interessi passivi, che sono oggetto di detrazioni fiscali del mutuo sono previsti anche i seguenti oneri :

    Sempre che questi oneri non siano  a carico della banca.

    È possibile quindi detrarle dal mutuo con la dichiarazione del 730 o IRPEF relativa ai redditi da detrarre dal 2008 ma da presentare col 730 o IRPEF del 2009.

    Limite detrazione interessi passivi mutuo e spese iniziali

    4000 euro è il limite massimo da cui detrarre gli interessi (dal 2007).

    Ma bisogna stare attenti a non confondere  la base imponibile con la detrazione percentuale che è del 19%.

    Tutti i costi di erogazione dei mutui ipotecari dovranno farsi rientrare nel 4000 euro nel primo anno. Sono comprese le detrazioni degli interessi dei mutui per acquisto prima casa.

    Detrazioni delle spese tra cointestatari del mutuo

    La detrazione è possibile anche in un mutuo cointestato.

    Ogni cointestatario può detrarre solo la quota percentuale di cui è titolare.

    Solo a chi versa o paga l’IRPEF ne può beneficiare! A meno che il mutuo non sia cointestato tra coniugi.