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contributo a fondo perduto

Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Con il Decreto Sostegni è stato approvato il contributo a fondo perduto per le aziende e i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi economica dovuta alla pandemia; dal 30 marzo 2021 è possibile presentare le domande. Il contributo sarà erogato a chi ha subìto un calo di almeno il 30% del fatturato tra il 2020 e il 2019. È previsto anche un importo minimo destinato a chi ha iniziato l’attività nel 2020 e quindi non può fare il confronto con l’anno precedente.

Il contributo a fondo perduto ha un valore un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 € per le persone giuridiche. Il massimo importo erogabile a sostegno delle aziende in crisi è di 150mila euro. Potranno ottenerlo i titolari di partita IVA e le imprese. In queste categorie sono compresi

  • lavoratori autonomi in regime forfettario
  • professionisti iscritti agli ordini
  • enti non commerciali
  • aziende agricole
  • associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

La domanda va fatta inviando documentazione idonea all’agenzia delle Entrate a partire da martedì 30 marzo 2021. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto un modello per la presentazione e le istruzioni.

A chi spetta il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni

Come già anticipato bisogna avere perdite superiori al 30% rispetto al 2019. Per poter chiedere all’agenzia delle Entrate il contributo a fondo perduto 2021 bisogna aver subìto un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019. Il calo del fatturato è un requisito indispensabile; senza non si ha diritto.

Inoltre non hanno diritto alla prestazione tutti i soggetti che hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro nel 2019. Anche chi non era in possesso di una partita IVA attiva nel giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni; il 23 marzo 2021 (Dl 41/2021). Di conseguenza chi ha chiuso definitivamente la sua attività, non ha diritto ad alcuna contributo.

Come si calcola il fatturato relativo al Decreto Sostegni

Il calo di fatturato tra il 2020 e il 2019 deve essere calcolato sull’imponibile di tutte le fatture attive (sia le immediate che le differite) per  tutte le operazioni fatte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Sono incluse le cessioni dei beni ammortizzabili.

Il calo del 30% va misurato su base mensile media. Questa scelta è stata fatta per permetter un confronto omogeneo anche per le attività che hanno aperto nel corso del 2019. A tal proposito va evidenziato che  il mese in cui è stata aperta la partita IVA non va conteggiato.

A chi ha aperto la partita IVA a partire dal 1/1/2020, non avendo un parametro di confronto, gli spetta il contributo nella misura minima;  1.000 € per persone fisiche,  2.000 € per persone giuridiche .

Il contributo minimo sarà erogato anche a chi ha aperto nel 2019, anche se non dovesse arrivare al calo del 30% o dovesse addirittura registrare un aumento degli affari.

Come si calcola il contributo a fondo perduto

Il contributo si calcola in percentuale sul calo di fatturato medio mensile, sono state stabiliti 5 scaglioni di indennizzo che sarà del

  • 60% per le persone fisiche o giuridiche con ricavi e/o compensi fino a 100.000 euro
  • 50% per le persone fisiche o giuridiche con ricavi e/o compensi fino a 400.000 euro
  • 40% per le persone fisiche o giuridiche con ricavi e/o compensi fino a 1 milione di euro
  • 30% per le persone fisiche o giuridiche con ricavi e/o compensi fino a 5 milioni di euro
  • 20% per le persone fisiche e giuridiche con ricavi e/o compensi fino a 10 milioni

Oltre non si ha diritto ad alcun contributo.

Il procedimento di calcolo prevede come primo passaggio il calcolo del calo di fatturato, in seguito si applica la percentuale di contributo a cui si ha diritto a seconda degli scaglioni.

Come si chiede il contributo

Il contributo può essere richiesto fino al 28 maggio 2021. La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate, telematicamente, sul  portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia. La domanda può essere inoltrata con il tramite di un intermediario abilitato o in prima persona dal soggetto interessato..

Nella domanda va specificato la modalità con cui ricevere il contributo

  • diretta con accredito su conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate
  • indiretta sotto forma di credito d’imposta

Una volta fatta la scelta diventa irrevocabile e riguarda l’intero contributo.

Sanzioni e revoca

Per quel che riguarda le sanzioni, valgono sono le stesse previste dal Decreto Rilancio. Lo stesso vale per l’erogazione del contributo e per i controlli.

È necessario quindi prestare molta attenzione alla compilazione delle domande; l’Agenzia ha predisposto controlli preventivi. Inoltre chi riceverà un contributo non dovuto, potrà essere passibile della restituzione maggiorata da i interessi e sanzioni.

È comunque possibile rinunciare se ci si dovesse rendere tardivamente conto di non avere i requisiti necessari. L’istanza di rinuncia al contributo a fondo perduto può essere inoltrata anche oltre il termine del 28 maggio.

La rinuncia può essere trasmessa per mezzo di un soggetto delegato al cassetto fiscale o alla consultazione delle fatture elettroniche. Nel caso in cui l’intermediario sia stato a suo tempo delegato esclusivamente alla richiesta del contributo previsto dal Decreto Sostegni, potrà inviare la rinuncia solo nel caso in cui è stato lui stesso a trasmettere la richiesta.

Nel caso in cui il contributo sia stato già percepito, la rinuncia va fatta contestualmente alla restituzione della somma ottenuta maggiorata di sanzioni e interessi.

Si potrà, godere dello sconto sulle sanzioni consentito dal ravvedimento operoso. La restituzione va fatta tramite modello F24 senza  possibilità compensare con altri crediti d’imposta.


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