L’emergenza Covid 19 ha creato gravi difficoltà economiche in tutti i settori. In seguito alla pandemia il Governo è intervenuto, attraverso l’emanazione di diversi decreti, allo scopo di sostenere operatori sia del settore pubblico che privato. Uno di questi è il Decreto Ristori, che comprende anche regole per la sospensione dei mutui.
Sospensione mutui per la prima casa
A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, necessarie per contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’economia ha subito un forte calo in tutti i settori. Tra questi provvedimenti ci sono le restrizioni sulle attività produttive e sugli spostamenti delle persone su tutto il territorio Nazionale.
Tutto questo ha colpito i lavoratori che hanno subito una drastica riduzione delle ore lavorative o addirittura la perdita del lavoro. Di conseguenza uno dei tanti problemi riscontrati è stata la difficoltà delle persone di sostenere le rate del mutuo. È nata così la necessità di intervenire con il cosiddetto Decreto Ristori. Il Decreto che si occupa appunto della Sospensione dei Mutui per la prima casa.
rif: Decreto Ristori (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020) convertito in Legge n. 176 del 18 dicembre 2020; Decreto Ristori-bis (D.L.149/2020), ter (D.L. 154/2020) e quarter (D.L: 157/2020).
Il Decreto Ristori
Il Decreto Ristori è stato seguito da altri decreti come: il Decreto Ristori-bis, ter e quarter. Tutti istituiti per attuare le misure di sostegno per le persone e le attività colpite dalle nuove restrizioni e prevedono:
- un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori dei vari settori economici.
- sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa (sospensione dei mutui)
- misure di sostegno per le imprese e tanti altri generi d’aiuto.
Ma in realtà già da prima esistevano decreti istituiti allo scopo di aiutare le persone in difficoltà finanziare tra questi c’è il Fondo Gasparrini.
Il Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui
Il Fondo Gasparrini è un fondo creato per aiutare le persone in difficoltà a causa della perdita di lavoro o altre condizioni di disagio. È un fondo di solidarietà per chi ha acquistato la prima casa. Questo fondo prevede che i titolari di un mutuo per un valore sino a 250.000 euro possano beneficiare delle sospensioni delle rate per 18 mesi, dall’inizio dello stato di difficoltà. È possibile applicare la sospensione del mutuo anche in ammortamento da meno di 1 anno. Cioè di quei mutui ottenuti con prestiti da restituire attraverso pagamento periodico di rate a scadenza.
Cosa devo fare per sospendere il mutuo?
Per sospendere il mutuo il cittadino deve presentare la domanda alla banca dove l’ha ottenuto. Compilare e consegnare alla propria banca il modulo di richiesta di sospensione pubblicato da CONSAP ma anche da molti istituiti di credito. Non è possibile ottiene la sospensione nel caso in cui:
- ci sia stato un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni, con decadenza del contratto da parte del beneficiario o risoluzione, o se è stata avviata una procedura esecutiva di ipoteca
- c’è fruizione di agevolazioni pubbliche
- i mutui, sulla quale è stata stipulata un’assicurazione a copertura di eventuali rischi
La sospensione può essere chiesta per non più di due volte, e per un periodo massimo di diciotto mesi.
Chi può accedere al Fondo di Solidarietà?
I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo di solidarietà (Fondo Gasparrini) sono per:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato (dipendente)
- cessazione dei rapporto di lavori atipici (contratti di lavoro non abituali)
- la morte o il riconoscimento di un handicap grave non inferiore all’80%
Invece i casi in cui non si può accedere al fondo, sono per:
- cessazione di lavoro in maniera consensuale, cioè nel caso in cui sia il datore di lavoro che il lavoratore sono concordi a concludere il rapporto lavorativo.
- scioglimento del contratto per aver raggiunto i limiti di età, cioè l’età pensionabile
- licenziamento per giusta causa (condotte gravi)
- in caso di dimissioni non per giusta causa.
Rifinanziamento Fondo Gasparrini
In occasione dell’emergenza sanitaria il Fondo Gasparrini è stato rifinanziato fino a 400 milioni di euro con il decreto cosiddetto Cura Italia. Questo decreto è rivolto al potenziamento dell’assistenza territoriale, con lo scopo di intervenire su accoglienza e assistenza di tipo pubblico e privato. Ad esempio con:
- l’arruolamento temporaneo di medici e infermieri
- la sospensione degli obblighi per i tributi e contributi
- o sospensione di altri incentivi fiscali
Successivamente con il DL Liquidità, si è data l’opportunità di allargare la platea dei beneficiari a cui destinare gli aiuti inserendo anche le imprese. Il Decreto consiste in una serie di prestiti alle piccole e medie imprese di cui lo stato si farà garante.
rif: DL Liquidità legge 5 giugno 2020, n. 40 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, (GU n.143 del 6-6-2020 ) entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020.
rif: Fondo Gasparrini istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge n°244 del 24/12/2007. Rifinanziamento disposto dall’articolo 54 del Decreto Legge 18/2020.
rif: Decreto-Legge Cura Italia del 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I beneficiari del DL Liquidità
Fino al 17/12/2020 gli aiuti previsti dal Decreto Liquidità sono stati destinati anche alle seguenti categorie:
- Lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni ( Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali)
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti che dimostrano di aver subito una riduzione di fatturato superiore al 33% nel periodo di chiusura o restrizione delle proprie attività a causa delle disposizioni adottate dalle autorità competenti.
- Titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.
- Titolari di mutui che usufruiscono dei fondi di garanzia per i mutui prima casa. Il Fondo recentemente rifinanziato con il Decreto Crescita che prevede la concessione di garanzia sui mutui dell’importo massimo di 250 mila euro.
In questo periodo di emergenza per attingere a questi fondi, non è stato richiesto l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), normalmente necessario per accedere a bonus o prestazioni sociali agevolate.
Proroghe dei fondi
Il Fondo Gasparrini ha ottenuto una proroga fino al 31/12/2021 per il fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Fino al 09/04/2022 per i mutui in ammortamento.
Alcune delle proroghe avevano scadenza programmata al 17/12/2020 tra cui le agevolazioni ai professionisti, artigiani e commercianti. Quindi ora rientrano nelle precedenti regole da prima stabilite e che prevedevano :
- dichiarazione ISEE con un reddito non superiore a 30 mila euro
- il beneficio del mutuo fino ad un valore di 250 mila anziché 400 mila
- che i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo Prima casa non potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate
- e l’impossibilità di richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi.
Per ogni chiarimento, contattare: [email protected]
rif: Decreto Crescita ( art.19 DL 30 Aprile 2019 n.34)