Sempre più spesso capita di trovarsi temporaneamente in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Per questo è stato istituito il fondo di solidarietà e la possibilità di sospendere le rate del mutuo. La misura è prevista dalla legge 244/2007 e rifinanziata con il decreto Salva Italia. Fino al 31 dicembre 2019 è possibile ottenere la sospensione del mutuo per 12 mesi, grazie agli accordi stipulati dall’ABI e le associazioni dei consumatori.
Cos’è la sospensione del mutuo e a chi spetta?
La sospensione del mutuo è un aiuto economico che in questo periodo di crisi generale ha assunto ancora più importanza. Questo aiuto è previsto grazie alla legge 244 del 24/12/2007 con la quale è stato istituito il Fondo di Solidarietà rifinanziato attraverso il cosiddetto “Decreto Salva Italia” .
Fermare le rate del mutuo è un diritto dei cittadini che si ritrovano in situazioni di difficoltà economiche in caso di perdita, riduzione, sospensione del lavoro ma anche handicap o morte.
Sospensione rate mutuo, chi può accedere?
Per ottenere la sospensione mutuo è necessario rientrare in categorie che provino l’effettiva situazione di grave difficoltà economica.
- disoccupazione
- morte del richiedente
- riduzione delle ore lavorative
- disabilità
rappresentano alcuni degli indicatori necessari. La sospensione rata mutuo per decesso così come quella per perdita del lavoro, può essere richiesta avviando le dovute pratiche.
Sospensione rate mutuo per perdita del lavoro
Innanzitutto, al momento della richiesta di sospensione mutuo, è necessario lo stato di disoccupazione, da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, che può avvenire nel caso di conclusione del rapporto di lavoro:
- subordinato (sia per il lavoro a tempo determinato che indeterminato);
- parasubordinato
È possibile fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo anche nel momento in cui il richiedente si trovi in condizioni di non autosufficienza legata a gravi forme di handicap.
Oltre allo status di disoccupazione anche la riduzione delle ore lavorative per un periodo di almeno 30 giorni da la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo. Cosi come ne hanno diritto anche i lavoratori che attendono l’approvazione dei provvedimenti d’autorizzazione per i trattamenti di sostegno del reddito (ovvero i trattamenti di integrazione salariali tipo cassa integrazione).
Richiesta sospensione mutuo requisiti
La Legge n.92 del 28/06/2012 sancisce quelli che rappresentano i requisiti che il cittadino deve avere per poter accedere al Fondo di Solidarietà.
Per poter sospendere le rate dei mutui il richiedente deve dichiarare di non aver utilizzato ulteriori agevolazioni come:
- agevolazioni pubbliche;
- sospensione del pagamento del mutuo;
- agevolazioni legate ad eventuale assicurazione sul mutuo per la copertura del rischio.
Quali sono i requisiti economici per chiedere la sospensione del mutuo
Per effettuare la richiesta di sospensione delle rate dei mutui è necessario che il cittadino sia proprietario di un immobile considerato “prima casa” e dunque abitazione principale. Inoltre l’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non deve essere superiore a 30.000 euro. Vedi altre agevolazioni prima casa.
Su tutti i mutui si può richiedere la sospensione?
In realtà no, anche il mutuo deve rispondere a determinate caratteristiche, esso non può superare una certa cifra.
La sospensione mutuo acquisito dalla banca può infatti avvenire solo per i mutui non superiori a 250.000 euro e la domanda può essere fatta solo dopo pagamento regolare del mutuo di almeno 1 anno. Se già fossero stati registrati ritardi del pagamento delle rate questi non possono essere superiori a 90 giorni consecutivi.
Un ulteriore situazione che prevede la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo è la morte del titolare (sospensione rata mutuo per decesso). In questo caso la richiesta va presentata dal cointestatario (in caso di mutuo cointestato) o dall’erede, nel caso il defunto risultasse come unico intestatario del mutuo.
Sospensione rate mutuo, documentazione da presentare
La richiesta sospensione mutuo deve essere inoltrata presso l’istituto bancario che ha lo ha erogato.
La documentazione da presentare è la seguente:
- valido documento d’identità (per esempio la carta d’ identità)
- ISEE rilasciata da ente abilitato (come il CAF).
In caso di morte dell’intestatario (o cointestatario) è necessario indicare i dati anagrafici della persona deceduta e la data di morte.
In base alla tipologia di contratto e alle modalità attraverso le quali è cessato il rapporto di lavoro cambiano i documenti da presentare:
- a tempo indeterminato: documentazione che attesti le dimissioni da lavoro per giusta causa
- a tempo determinato o i rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia: una copia del contratto di lavoro e documento che enunci le modalità attraverso le quali è stato interrotto il contratto
Per tutte le interruzioni di lavoro che presentano dimissioni per giusta causa i documenti da presentare sono:
- copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale in cui si comprovi la presenza di condizioni che hanno comportato le dimissioni del lavoratore;
- copia della lettera di dimissioni e atto col quale l’ex datore di lavoro confermi la giusta causa che ha condotto il lavoratore a licenziarsi.
Se all’intestatario o al cointestatario del mutuo è stato riconosciuto lo status di invalidità civile almeno all’80% (Legge 104/92) o comunque in caso di condizioni di non autosufficienza è opportuno allegare alla richiesta sospensione rata mutuo il certificato rilasciato dall’ASL competente che riconosca il richiedente come invalido civile.
Moduli sospensione rate mutui e banche aderenti
I moduli di richiesta per la sospensione dei mutui e l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che aderiscono all’accordo tra ABI e Associazioni dei Consumatori che aderiscono all’iniziativa per la sospensione della quota capitale dei crediti (mutui, prestiti e finanziarie) potrete trovarli qui sui portali ufficiali di abi.it e consap.it, per farvi cosa gradita vi segnaliamo i file in pdf.
Sospensione mutuo per le imprese, sospensione rate finanziamenti e prestito personale
Grazie agli accordi stipulati tra Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni d’impresa anche le imprese possono fruire della sospensione dei mutui. Il risultato di tale accordo è stato molto criticato poiché la Legge di Stabilità 2014 prevedeva la possibilità di interrompere il pagamento delle rate dei mutui dal 2015 al 2017.
In realtà è stata confermata la possibilità di sospendere la quota capitale del mutuo per un solo anno e soltanto una volta nell’arco dei tre anni. Dunque chi, in quest’arco temporale, ha già usufruito di sospensioni delle rate dei mutui per 12 mesi, non potrà beneficiarne nuovamente. Se la sospensione è durata meno di 12 mesi si potrà richiedere la moratoria.
Cosa prevede l’accordo?
Tre sono le iniziative previste da questo accordo:
- Imprese in ripresa: è la sospensione delle rate dei mutui. Possono presentare tale richiesta le piccole e medie imprese considerate “in bonis” ovvero quelle imprese non classificate dalla banca come debitorie o comunque sofferenti (anche i pagamenti in ritardo di 90 giorni sono motivo di esclusione). La sospensione riguarda anche finanziamenti, perfino agevolati, a medio-lungo termine e può avere una durata massima di 12 mesi. Gli interessi saranno calcolati su tutto il debito residuo, e il termine di scadenza rimane quello originario.
Le banche si riservano il diritto di concedere ai clienti condizioni più vantaggiose di quelle stabilite dall’accordo con le associazioni di categoria. Entro 30 giorni lavorativi dall’emissione della domanda le banche comunicano all’impresa il responso.
- Imprese in sviluppo: attività dell’ABI volta a promuovere la costituzione di un nuovo importo limite del fido bancario per finanziare progetti imprenditoriali.
- Imprese e pubblica amministrazione: L’Associazione Bancaria Italiana promuove un nuovo limite del fido bancario per mobilitare i crediti della Pubblica Amministrazione che spettano alle piccole e medie imprese
Il medesimo accordo è stato stipulato anche tra ABI ed altre Associazioni di consumatori.
Quanto dura la sospensione?
Dunque l’accordo, firmato il 31 marzo 2015, si riferisce anche ai cittadini titolari di prestiti personali o prestiti finalizzati. Gli intestatari, grazie a questo accordo, hanno possibilità di richiedere la sospensione delle rate del prestito personale .
La sospensione del pagamento del mutuo può essere richiesta entro il 31 dicembre 2019, una sola volta e per un periodo massimo di un anno, 12 mesi.
Il decreto Milleproroghe 2018, proroga per tutto il 2019 e 2020 l’accordo del 2015 tra ABI, MISE, MEF e Associazioni dei Consumatori.
L’accordo rinnovato prevede una sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un massimo si 12 mesi. Durante questo periodo il mutuatario dovrà continuare a versare all’istituto di credito la sola quota interessi. Fino al 31 dicembre 2015 la sospensione del pagamento del mutuo aveva una durata massima di 18 mesi.