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  • Cancellazione dei protesti – centrali di rischio

    Cancellazione dei protesti – centrali di rischio

    La cancellazione dei protesti è una operazione complessa ma fattibile. Questa operazione ha lo scopo di far rimuovere i propri dati personali dalle centrali di rischio, ad esempio la centrale rischio CRIF.

    L’elevazione del protesto

    Solitamente, in caso di mancato pagamento di un debito presso un istituto di credito come una Banca o una Finanziaria, il creditore provvede a inviare ad un notaio una pratica per la registrazione del protesto.

    Non pagare il debito comporta l’iscrizione ad un elenco dei cattivi pagatori o protestati. Questo elenco è in realtà un registro informatico o anche chiamato banca dati. L’elenco dei cattivi pagatori è stato sostituito dalla banca dati dei protestati e dalla pubblicazione cartacea dell’elenco protesti. Banca dati e pubblicazioni sono affidate alle Camere di Commercio presenti nel territorio italiano.

    Il Ministero Italiano per l’ Industria assicura la rapidità nelle operazioni di segnalazioni protesti affidando questi registri alle Camere di Commercio. Le Camere di Commercio infatti registrano i dati relativi ai protesti e nel caso in cui il protestato non risani la sua situazione finanziaria. Le informazioni rimangono nel registro per un tempo di 5 anni dalla data di iscrizione.

    In caso di mancato pagamento ed iscrizione quindi come protestato, il titolo viene consegnato alla banca che provvede ad inviarlo al cliente addebitando le spese del protesto. Nel caso in cui il debitore non voglia pagare o non possa pagare il debito, l’ istituto di credito o la banca prosegue con il pignoramento dei beni al protestato.

    La segnalazione del protesto e tutta la pratica è invece risolvibile velocemente se il protestato salda subito il debito con il creditore.

    Cancellazione centrale rischi è possibile?

    Ogni cittadino italiano ha diritto ad ottenere la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco protestati o dagli elenchi cattivi pagatori, sia in formato cartaceo che nelle banche dati elettroniche in questi soli casi:

    1. Se il protestato esegue il pagamento del debito dovuto più i vari corrispettivi degli interessi maturati, oltre alle varie spese del protesto entro i dodici mesi dalla levata del protesto
    2. Se il soggetto che dimostra, con la adeguata documentazione, di essere stato inserito nel registro protestati per errore.

    La Cancellazione protesti per l’ avvenuto pagamento del debito deve essere corredata dai titoli quietanzati e dall’atto di protesto. Secondo l’art. 17 comma 6-bis della legge 108/96, all’istanza, va allegato il provvedimento di riabilitazione. Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Presidente del Tribunale, il protestato richiede al Presidente della Camera di Commercio la cancellazione dal Registro Informatico dei Protestati.

    I protestati che rimediano al pagamento entro dodici mesi, non possono ottenere la cancellazione dal Registro dei Protestati. In questo caso possono solo richiedere l’ annotazione del pagamento eseguito all’interno della banca dati per i protestati. La cancellazione del protesto avviene in automatico dopo il passare di cinque anni dalla data di registrazione.