L’IVA è una imposta che si applica sul valore di un bene o servizio, ad ogni scambio commerciale o transazione. Le operazioni soggette a IVA si dicono imponibili, a differenza da quelle non imponibili, cioè per cui l’IVA non è dovuta, dette IVA esenti. In Italia la maggior parte delle operazioni economico finanziarie sono soggette a IVA. Sono soggette ad IVA anche le cessioni e le esportazioni in paesi comunitari ed extra comunitari.
Anche i servizi sia nazionali che internazionali, come ad esempio i servizi per l’esportazione oppure i servizi eseguiti solo in parte in Italia e parte all’estero, sono soggetti all’IVA italiana in toto.
Operazioni soggette a IVA
L’Imposta sul Valore Aggiunto si applica sulle prestazioni di servizi e sulle cessioni di beni che avvengono sul territorio italiano
- nell’esercizio di arti e professioni
- nell’esercizio di impresa
- sulle importazioni da chiunque effettuate
Riepilogando, le operazioni assoggettabili all’Imposta sul Valore Aggiunto sono le:
- prestazioni di servizi
- cessioni di beni
- importazioni
Prestazione di servizi
Le prestazioni di servizi sono operazioni derivanti da impegni presi a
- fare
- non fare
- permettere
qualsiasi soggetto può assumere tali impegni. Perché i servizi siano rilevanti ai fini IVA devono rientrare
- nell’esercizio d’impresa
- nello svolgimento di arti o professioni
L’art.3 del DPR 633/72 stabilisce che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in generale da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Si applica l’IVA su operazioni in serie che sono considerate prestazioni di servizi, a condizione che siano effettuati a fronte di un pagamento.
Per esempio: la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad IVA.
Non si applica l’IVA su operazioni in serie che non sono considerate prestazioni di servizi.
Per esempio: i prestiti obbligazionari non sono soggetti a IVA
Cessione di beni
Sono definite cessioni di beni le i trasferimenti o la costituzione a titolo oneroso
- delle proprietà
- dei diritti reali
L’art. 2 del DPR 633/72, sulla cessione di beni, definisce anche che:
Si applica l’IVA su operazioni in serie che sono considerate cessioni di beni per legge, anche se non rientrano nella definizione di poc’anzi.
Per esempio: non rientrano, tra le operazioni assoggettabili ad IVA, le cessioni gratuite di beni ; questo per la mancanza del requisito della onerosità. Tuttavia la legge considera le destinazioni dei beni
- all’uso
- al consumo personale
- al consumo familiare
dell’imprenditore come cessioni di beni e per questo soggette ad IVA; lo stesso discorso vale per le assegnazioni di beni che una Società può cedere ai suoi Soci.
Non si applica l’IVA su operazioni in serie che sono considerate cessioni di beni.
Per esempio:
- conferimenti societari
- crediti in denaro
- cessioni che hanno per oggetto denaro
- cessioni di campioni gratuiti di scarso valore
Importazioni
Le operazioni di importazione (o di esportazione) sono limitate agli scambi commerciali con Paesi esteri al di fuori dell’Unione Europea. Per gli scambi con i paesi facenti parte della UE invece esiste un regime specifico.
L’Unione Europea ha istituito un unico spazio doganale con il quale regola gli scambi commerciali con il resto del mondo. Di conseguenza con per importazione si intende l’introduzione in Italia di beni originari da Paesi o territori extra UE, che non siano già messi in commercio in un altro Stato dell’Unione.
Si applica l’IVA sull’importazione di beni ed è irrilevante che l’operazione sia effettuata nell’ambito dell’esercizio di imprese, arti o professioni. L’importazione, da chiunque effettuata, è un’operazione assoggettabile IVA (artt. 1 e 67, D.P.R. n. 633/1972).